"Bonus tessile e moda" 2021

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e relative attività di commercio, il c.d. “Decreto Rilancio” ha riconosciuto un credito d’imposta per il 2020 e 2021 pari al 30% delle rimanenze finali eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per poter beneficiare del bonus in esame l’impresa interessata deve presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate. Per il bonus riferito al 2021 la domanda va presentata entro il 10.6.2022.

L’ammontare (effettivo) del credito d’imposta è determinato nel rispetto del limite di spesa stanziato (€ 250 milioni) ed è comunicato dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento (la presentazione delle domande non è, quindi, un “click-day”).

Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è stato previsto, oltre che per il periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (Informativa SEAC 2.11.2021, n. 332), anche per quello in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, come individuati dal MISE con il Decreto 27.7.2021.

Il credito d’imposta spetta:

  • nella misura del 30% delle rimanenze finali di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
  • fino all’esaurimento dell’importo stanziato pari a € 150 milioni. Tale limite è stato aumentato a € 250 ad opera dell’art. 3, comma 3, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”.

Con i Provvedimenti 11.10.2021 e 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per richiedere il bonus in esame ed i termini di presentazione dello stesso.

La domanda relativa al 2021 va inviata telematicamente dal 10.5 al 10.6.2022.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame sono individuati sulla base dei seguenti codici attività.

Codice attività

Descrizione

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

14.19.21

Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00

Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01

Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11

Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12

Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01

Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Come precisato nel citato DM 27.7.2021, ai fini dell’accesso al credito d’imposta in esame, rileva il codice attività comunicato all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA7 / AA9.

Per il 2021 l’art. 3, DL n. 4/2022 ha esteso il credito d’imposta in esame alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria esercenti attività contraddistinte dai codici 47.51, 47.71 e 47.72.

Codice attività

Descrizione

47.51

Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE PER IL 2021

Il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario:

  • è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final (Sezione 3.1);
  • è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media del medesimo valore dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

 

Merita evidenziare che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali 2021 devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nel triennio 2020 – 2018. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è necessaria una certificazione della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore legale / società di revisione (per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci).

L’ammontare massimo (effettivo) del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della

 

percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.”

 

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa stanziato (€ 250 milioni) all’ammontare dei crediti d’imposta richiesti.

Nel caso in cui l’importo teoricamente spettante, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework, determini il superamento dei limiti massimi previsti, nella domanda va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

In tal caso, al fine del calcolo della predetta percentuale, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la predetta percentuale.

Sul punto, si evidenzia che, come specificato nelle motivazioni del Provvedimento 11.10.2021

 

“tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa , [€ 250 milioni per il 2022] dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili” [la richiesta del bonus in esame non ha quindi la qualifica di un “click-day”];

 

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline), nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia renderà nota la predetta percentuale.

In particolare il credito è utilizzabile entro il 31.12.2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare / entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (campo “Data fine periodo d’imposta” della domanda) per i soggetti diversi dai precedenti.

Qualora l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a € 150.000, il credito è utilizzabile a seguito dell’esito della verifica antimafia.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente / tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).