Soppresso dall'1.7.2022 l'esonero della fattura elettronica a favore dei forfetari

Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR 2” è stato recentemente soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:

  • contribuenti minimi / forfetari;
  • soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

A partire dall’1.1.2024 l’utilizzo della fattura elettronica è generalizzato (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000).

 

L’estensione dell’utilizzo della fattura elettronica si riflette sull’obbligo di invio del c.d. “esterometro”.

 

L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.

 

In particolare l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015esclude(va) espressamente da tale obbligo:

 

i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);

i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000;

le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

L’adozione della fatturazione elettronica è stata oggetto di una specifica richiesta di autorizzazione comunitaria. Il Consiglio UE, infatti: