TRANSFER PRICING: GIUSTIFICABILI I CREDITI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1291 del 6 maggio 2024, ha riconosciuto l’ammissibilità dei finanziamenti intercompany infruttiferi, precisando che:

  1. l’Amministrazione Finanziaria deve fornire la prova che la transazione sia avvenuta ad un tasso inferiore a quello normale;
  2. il contribuente deve dimostrare che il finanziamento sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo.

Alcuni elementi che giustificano la sussistenza delle ragioni commerciali possono essere:

  • perdite ricorrenti della controllata che hanno ridotto il patrimonio netto;
  • crescita del fabbisogno finanziario con difficoltà di accedere al credito bancario;
  • assoggettamento della controllata e/o del gruppo ad un piano di ristrutturazione del debito;
  • previsione contrattuale della non corresponsione di interessi sui finanziamenti ricevuti dai soci.


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