TRANSFER PRICING: GIUSTIFICABILI I CREDITI INFRUTTIFERI INTERCOMPANY
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1291 del 6 maggio 2024, ha riconosciuto l’ammissibilità dei finanziamenti intercompany infruttiferi, precisando che:
- l’Amministrazione Finanziaria deve fornire la prova che la transazione sia avvenuta ad un tasso inferiore a quello normale;
- il contribuente deve dimostrare che il finanziamento sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo.
Alcuni elementi che giustificano la sussistenza delle ragioni commerciali possono essere:
- perdite ricorrenti della controllata che hanno ridotto il patrimonio netto;
- crescita del fabbisogno finanziario con difficoltà di accedere al credito bancario;
- assoggettamento della controllata e/o del gruppo ad un piano di ristrutturazione del debito;
- previsione contrattuale della non corresponsione di interessi sui finanziamenti ricevuti dai soci.