VERSAMENTI: NON PUNIBILITÀ SE L’IMPRESA E’ INSOLVENTE

In base al D.Lgs. n. 87/2024, i reati relativi all’omissione dei versamenti di ritenute e di IVA non sono punibili se l’omissione dipende da cause non imputabili all’imprenditore, come ad esempio una crisi non transitoria di liquidità dovuta all’inesigibilità di crediti per insolvenza, o sovraindebitamento di terzi, o al mancato pagamento di crediti da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Sul punto gli esperti convengono che al fine di escludere la punibilità, l’imprenditore deve essere in grado di dimostrare:

  1. di essere in una situazione di crisi non temporanea, causata dal mancato incasso di crediti certi ed esigibili, oppure sia stata accertata l’insolvenza o il sovraindebitamento;
  2. abbia posto in essere azioni idonee al superamento dello stato di crisi:
    1. abbia adottato adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ex art. 2086 del c.c.;
    2. abbia adottato tutte le misure possibili per versare i tributi, anche attingendo al patrimonio personale.

Si precisa che, secondo la Corte di Cassazione, la sola mancata riscossione di crediti non rappresenterebbe una circostanza sufficiente ad escludere la coscienza e volontarietà del debitore.


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